Art. 1.
(Abolizione del doppio turno per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

      1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

              «4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura sia stata presentata prima»;

          b) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

      2. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «al termine del primo o del secondo turno» sono soppresse;

          b) al comma 7, le parole: «al primo turno» sono soppresse;

          c) al comma 8, le parole: «nel turno di elezione del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elezione del sindaco»;

          d) al comma 9, le parole: «nel primo turno» sono soppresse;

          e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

              «10. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60

 

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per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del citato comma 8».